Riscossione del contributo / Disposizione

Uno dei compiti dell’UPSA è quello di rilevare tutte le aziende soggette all’obbligo di versare la quota contributiva del fondo per la formazione professionale UPSA. Per questioni di solidarietà, ma soprattutto per il carattere di obbligatorietà generale decretato dal Consiglio federale, non verrà naturalmente tollerato nessun rifiuto di pagare la quota contributiva. Sulla base dell’art. 68a dell’ordinanza sulla formazione professionale (OFPr), l’UPSA ha la facoltà di emanare una decisione sui contributi del fondo non pagati. Ai sensi dell’art. 80 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), una decisione sui contributi passata in giudicato è equiparata a una decisione giudiziaria esecutiva (titolo di rigetto definitivo).


Qui è disponibile il Conferimento del carattere obbligatorio generale al fondo per la formazione professionale [PDF]


Informazioni sulla riscossione del contributo sono disponibili nell’articolo 68 dell’ordinanza sulla formazione professionale (OFPr)


La Confederazione fornisce informazioni sulla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)


torna su