Il garagista ha l’obbligo legale

Smaltimento di rifiuti speciali

Il garagista ha l’obbligo legale

11 ottobre 2021 agvs-upsa.ch - Lo smaltimento corretto dei rifiuti è rilevante non solo dal punto di vista ambientale, legale e della sicurezza, ma si ripercuote anche sul portafoglio se non viene rispettato


Fonte: Stock

mig. Per ogni garagista è uno scenario spaventoso: essere denunciato a causa di un reato ambientale e quindi incassare una multa elevata nonché un’iscrizione nel casellario giudiziale. Se si procede in modo imprudente, ciò può accadere rapidamente. Un esempio pratico: il garagista consegna a un trasportatore alcune batterie esauste da smaltire. Quando il veicolo commerciale vuole attraversare la frontiera, viene fermato dai funzionari doganali che controllano l’intero carico e si imbattono anche nelle batterie del garagista. Poiché i documenti doganali relativi al suddetto rifiuto speciale non sono completi, il garagista è chiamato in causa.
 
Lo scenario delineato mostra l’importanza della scelta di aziende affidabili per il trasporto e lo smaltimento nonché la responsabilità del garagista per lo smaltimento dei rifiuti speciali. L’Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) garantisce il corretto svolgimento della procedura dalla A alla Z. Stabilisce che i rifiuti possono essere consegnati solo a imprese di smaltimento idonee. I garage, in qualità di fornitori di rifiuti speciali tra i quali rientrano ad esempio tutti i tipi di batterie usate, sono corresponsabili. Lo smaltimento ecocompatibile di tali rifiuti è garantito da una procedura di controllo che comprende l’identificazione e la marcatura dei rifiuti, l’utilizzo di moduli di accompagnamento e l’obbligo di autorizzazione per le imprese di smaltimento.
 
Se le aziende desiderano smaltire rifiuti speciali, devono compilare un modulo di accompagnamento e consegnarlo al trasportatore con l’incarico di trasportare i rifiuti all’impresa di smaltimento indicata sul modulo. L’obbligo del modulo di accompagnamento decade solo per piccole quantità fino a 50 kg. I moduli di accompagnamento, disponibili in formato sia elettronico sia cartaceo (carta autocopiante per tre copie), garantiscono la trasmissione delle informazioni necessarie dall’azienda di consegna al trasportatore e all’impresa di smaltimento. Con la conferma di accettazione dell’impresa di smaltimento e la rispedizione dell’ultima pagina del modulo di accompagnamento, per il garagista il ciclo è concluso. I moduli di accompagnamento devono poi essere conservati per almeno 5 anni.
 
La legge prevede che i trasportatori possano trasportare rifiuti speciali e altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento soltanto se accompagnati dai necessari moduli e dai contrassegni. I rifiuti possono essere consegnati solo all’impresa di smaltimento indicata sul modulo di accompagnamento (art. 13 OTRif). Le imprese di smaltimento, a loro volta, necessitano di un’autorizzazione di smaltimento delle autorità cantonali (art. 8 OTRif). L’impresa di smaltimento deve dimostrare di essere in grado di smaltire i rifiuti nel rispetto dell’ambiente (art. 9 OTRif).
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